Si comunica che, ai sensi dell’art. 8 della D.g.r. 31 luglio 2015 – n. X/3965), dopo il 15 aprile è possibile accendere gli impianti di riscaldamento nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00 per una durata non superiore alle 7 ore giornaliere.
Al di fuori del periodo 15 ottobre – 15 aprile, infatti gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.