Informazioni e importi
L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che, non residenti, soggiornano nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio comunale di Somma Lombardo.
Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura.
Tariffe in vigore dal 01.03.2014 (Delibera Giunta Comunale n.12 del 05.02.2014)
STRUTTURE ALBERGHIERE – CLASSIFICAZIONE | TARIFFA |
---|---|
1 stella * | € 0,25 |
2 stelle ** | € 0,50 |
3 stelle *** | € 0,75 |
4 stelle **** | € 1,00 |
5 stelle ***** | € 1,25 |
STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE | TARIFFA |
Bed & Breakfast – Case per ferie | € 0,25 |
Le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno sono destinate esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Somma Lombardo, per il turismo, la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali paesaggistici ed ambientali nonché i servizi pubblici locali e strutture ricettive pubbliche.
Il gettito dell’imposta di soggiorno può essere inoltre destinato a finanziare, nell’ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi:
a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici anche in ambito intercomunale
b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi sul territorio, anche utilizzando le strutture comunali, in collaborazione con la Regione e/o con altri enti e/o con associazioni e/o con privati
c) investimenti per migliorare l’immagine, l’arredo, il decoro urbano e la qualità dell’accoglienza turistica della località
Esenzioni
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di due, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito del ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori
c) I soggetti che pernottano presso campeggi e Ostelli
d) Gli studenti iscritti nelle scuole e Istituzioni di alta formazione in ambito regionale
e) Il personale appartenente alle forze dell’ordine e/o forze armate e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco che per ragioni di servizio soggiornino nelle strutture di cui all’articolo 1
f) Le persone con disabilità più gli accompagnatori fino ad un massimo di due
g) I volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione
h) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario
i) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni da cui risulti l’iscrizione alla scuola per l’anno in corso.
L’imposta è dovuta per un massimo di 15 giorni consecutivi di permanenza presso la struttura.
Come ottenere l’esenzione dall’imposta di soggiorno
Coloro che hanno diritto all’esenzione dall’imposta sono tenuti a compilare la modulistica prevista, disponibile presso i gestori delle strutture ricettive.
Come pagare
L’imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva, che rilascerà una ricevuta/fattura recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.
La ricevuta/fattura dovrà essere conservata per un periodo di almeno sei anni.
Dalla rendicontazione del 2° trimestre anno 2019 sarà possibile versare l’Imposta di Soggiorno direttamente dal programma TOURIST-TAX tramite il sistema PagoPA.
Attraverso le credenziali assegnate, accedendo alla RENDICONTAZIONE trimestrale, evidenziando l’importo da riversare è possibile generare la stampa ”Avviso di Pagamento” per il pagamento presso: sportelli bancari – uffici postali – ricevitorie autorizzate ecc., oppure effettuare il versamento on-line.
L’illustrazione delle modalità di pagamento è disponibile, nel portale dell’Imposta di Soggiorno, cliccando sulle FAQ-Domande frequenti (in basso a sinistra della schermata) con video tutorial.
Riferimenti normativi
Tutte le persone che fanno parte:
Ultimo aggiornamento: 13/12/2023, 17:54